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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI (dott. Margheri CSV - 19/2/2008)

 

Inquadramento civilistico: le Associazioni non riconosciute, ossia prive di personalità giuridica, sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile. L’articolo 36 rimette agli accordi tra i soci la regolamentazione dell’ordinamento interno e dell’amministrazione di tali Associazioni, lasciando così alla composizione sociale un ampio margine discrezionale sulla gestione di detti Enti. Ciò significa, in termini statutari, che l’accordo tra gli aderenti potrà prevedere l’introduzione di clausole non necessariamente rispondenti al dettato dell’articolo 16 comma 1 C.c., riferendosi quest’ultimo articolo alle sole Associazioni con personalità giuridica. Saranno, poi, le leggi di settore a richiedere specifici contenuti nell’atto costitutivo e nello statuto, e ciò al fine di consentire alle Associazioni non riconosciute di avvalersi di agevolazioni fiscali ed amministrative specifiche. Di estrema importanza risulta, altresì, l’articolo 37, il quale attribuisce al patrimonio delle Associazioni senza personalità giuridica il termine di “Fondo comune”, stabilendo che esso potrà essere costituito dai contributi degli associati (ivi comprese le quote associative) e dai beni acquistati con tali contributi.  Nondimeno, ai sensi del successivo articolo 38, sul Fondo comune delle Associazioni potranno far valere i loro diritti i terzi titolari di obbligazioni che sono state assunte dalle persone che rappresentano le stesse Associazioni. Soltanto nell’ipotesi di inadeguatezza del Fondo comune a soddisfare le obbligazioni dei terzi, questi potranno intervenire sul patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione cui fanno parte.

 

I beni acquistati: la legittimità all’acquisto, da parte delle Associazioni non riconosciute, di beni mobili registrati e, soprattutto, di beni immobili, è stata oggetto di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. In merito ai beni immobili, un primo orientamento avrebbe dubitato sul diritto al loro acquisto in virtù della mancata titolarità della personalità giuridica, che ne avrebbe impedito le operazioni di trascrizione e di intestazione.  La Corte di Cassazione, attraverso numerose pronunce, ha fugato ogni dubbio sulla possibilità che le Associazioni riconosciute possano essere soggetti di diritti reali , evidenziando per esse il diritto di acquisito di beni immobili. Il problema si è, quindi, spostato sulla concreta registrazione di detti beni, atteso che il mancato riconoscimento impedirebbe tale operazione alle Associazioni non riconosciute. Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che gli acquisti dei beni immobili verrebbero stipulati dalle Associazioni attraverso il loro Rappresentante legale e la relativa trascrizione dell’atto di acquisto sarebbe effettuata a nome dello stesso Presidente (ovvero della totalità degli associati). Secondo tale procedura i beni immobili acquistati dalle Associazioni apparterrebbero ad esse e verrebbero loro intestati nella persona del Presidente, il quale verrà indicato nei registri immobiliari con il richiamo alla carica da questo ricoperta. L’orientamento giurisprudenziale in parola ha, altresì, inciso sulla emanazione della legge del 27 febbraio  1985, n.52,  per effetto  della quale la  successiva Circolare della Direzione generale tasse del  7 agosto 1985, n.59, ha espressamente richiesto l’inserimento in tali atti di trascrizione del Codice Fiscale della persona al cui nome è compiuta l’intestazione. Tutto ciò ha prodotto la più recente modifica dell’articolo 2659 del Codice civile.

 

Gli effetti patrimoniali: sull’assunto dei richiamati interventi giurisprudenziali e legislativi, i beni immobili acquistati dalle Associazioni non riconosciute entreranno a fare parte del Fondo comune di detti Enti, insieme alle altre voci patrimoniali previste dall’articolo 37 del Codice civile. Tale precisazione assume estrema importanza in relazione ai diritti di cui potrebbero trovarsi titolari i terzi creditori dell’Associazione; i creditori, infatti, potranno agire sul patrimonio dell’Associazione e, conseguentemente, sull’immobile acquistato, rivalendosi sul patrimonio personale dei soci soltanto nel caso in cui il patrimonio associativo fosse insufficiente. Essendo il bene immobile intestato all’Associazione in nome del suo Presidente, sarà precluso su di esso l’intervento da parte dei creditori personali dello stesso Rappresentante legale.

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