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APERTURA DELLA P. IVA: ASPETTI PROCEDURALI (7/4/2008 dott. Margheri CSV)

 

Condizioni di commercialità: come evidenziato nel precedente articolo un Ente non commerciale sarà obbligato all’apertura della P. IVA nei casi di esercizio di prestazioni di servizi e/o di cessioni di beni, a corrispettivo specifico, in via abituale od oggettivamente commerciale. Nel primo caso, l’abitualità sarà intesa nell’esercizio non occasionale di attività di natura commerciale, ritenendo la prassi “abituali” le attività rese per un numero superiore a due eventi all’interno dello stesso periodo di imposta (con impossibilità di avvalersi dello stesso conteggio numerico nei periodi di imposta successivi). Sul presupposto di Enti associativi privilegiati (articolo 148 commi 3 e 8 del TUIR), ovvero di altre categorie associative previste da specifiche leggi (Associazioni di promozione sociale, Associazioni sportive dilettantistiche), l’abitualità sarà riferita alle sole prestazioni e/o cessioni in favore di terzi, potendosi de commercializzare le somme rilasciate dai soci per le medesime attività. In merito alla concetto di attività “oggettivamente commerciali”, esse si ritrovano nell’elenco di cui al comma 4 del citato articolo 148 TUIR e saranno tali anche se rese in forma occasionale, nei confronti di soci o di terzi. Tra esse ricordiamo, i contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, la somministrazione di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Ciò detto, lo svolgimento di attività commerciali abituali, ovvero oggettivamente commerciali, obbligherà gli Enti non commerciali all’apertura della P. IVA.

 

Dichiarazione di inizio attività: l’operazione di apertura della P. IVA si effettua mediante apposta dichiarazione di inizio attività. Tale dichiarazione consiste nella presentazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente del Modello AA7/9 (allegato a parte), entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività commerciale (con effetto retroattivo). Il modello AA7/9 può essere presentato direttamente dal Presidente dell’Associazione (o da altro soggetto da questo delegato), munito di documento di riconoscimento. Nella presentazione diretta la dichiarazione deve essere prodotta in duplice esemplare. In alternativa, il modello potrà essere inviato a mezzo posta, in unico esemplare, mediante raccomandata in copia fotostatica. In tale ipotesi, la dichiarazione si intenderà presentata il giorno di spedizione della raccomandata e la prova dell’avvenuta presentazione sarà data dalla ricevuta della spedizione. Un ulteriore strumento di presentazione della dichiarazione riguarda la trasmissione telematica, da compiersi direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest’ultimo caso l’intermediario dovrà rilasciare all’Associazione, immediatamente, una copia della dichiarazione indicante la data di consegna e l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, successivamente, copia della dichiarazione sottoscritta dall’Ente con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (insieme al certificato di attribuzione del numero di P. IVA). Al di fuori dell’ausilio del sistema della spedizione, la dichiarazione si intenderà presentata nel giorno in cui si è concluso il procedimento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione si identificherà nella data della comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 

Il modello AA7/9: il modello di dichiarazione di inizio attività è stato introdotto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2007 ed è composto da nove Quadri. Il Quadro A si riferisce alla tipologia della dichiarazione (comprendendo anche la cessazione dell’attività, o la variazione dei dati), mentre il Quadro B il Quadro C riguardano, rispettivamente, i dati identificativi dell’Associazione e del suo Rappresentante legale.  Gli altri Quadri saranno compilati in relazione alle caratteristiche operative e territoriali dell’Ente. All’atto della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate attribuirà all’Associazione il numero di P. IVA il quale rimarrà invariato anche in caso di variazione della sede legale dell’Associazione. E’ bene ricordare che l’apertura della P. IVA, quale operazione a carattere gratuito, esigerà una successiva adozione di apposito regime contabile. Nel caso, molto frequente, di avvenuta opzione per la contabilità di cui alla legge n.398/1991, il vincolo al mantenimento di tale regime sarà pari a cinque anni.

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