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I COMPENSI DEGLI SPORTIVI DILETTANTI (dott. Margheri CSV - 23/7/2007)
La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche, per effetto delle quali tali somme sono escluse dall’assoggettamento a ritenute di natura fiscale e di natura previdenziale, sia pure entro determinati limiti.
Ci si riferisce in particolare a:
erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.
L'agevolazione spetta se le erogazioni dei compensi, premi, indennità ecc. sono fatte dai seguenti soggetti:
Ambito di applicazione L’agevolazione in esame è limitata alle somme corrisposte nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. La disposizione e' riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo. Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati a:
Rientrano, quindi, nella disciplina in argomento tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Modalità di imposizione Detti compensi seguono la seguente modalità di tassazione:
· sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (0,90% per l’addizionale regionale) · sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28 è operata una ritenuta a titolo d'acconto
Inoltre, ai fini della determinazione degli scaglioni IRPEF per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria, il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca; in altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito. Si osserva che il "periodo di imposta" a cui fare riferimento è quello del percettore, per cui, essendo lo stesso "persona fisica", coincide con l'anno solare e non con il periodo di imposta dell'ente. Allo scopo di applicare, nel rispetto di legge, la ritenuta di acconto, l'associazione sportiva dovrà farsi rilasciare dello sportivo, apposita dichiarazione dalla quale dovrà risultare se il medesimo ha superato o meno il limite annuo di € 7.500,00. Restano esclusi dall'imposizione i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Di seguito si riporta un fac-simile di autocertificazione:
AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE
Spettabile Associazione Sportiva Dilettantistica Con sede legale in
Il sottoscritto ........................................ nato a .................... e residente in ................................ in qualità di atleta/dirigente/tecnico, sotto la propria responsabilità in riferimento ai compensi erogati per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della sopra citata Associazione DICHIARA di avere, per l'anno solare ….., alla data odierna, incassato prestazioni sportive di valore complessivo non eccedente l'importo di € 7.500,00; (oppure) di avere, per l'anno solare .., alla data odierna, incassato prestazioni sportive di valore complessivo eccedente l'importo di € 7.500, 00. In base a quanto precede chiedo di ottenere la somma pattuita di € ............................. a mezzo ................. ....................................... relativi all'attività svolta dallo scrivente.
Con ossequi In fede,
Nome e Cognome con firma
Inquadramento fiscale, Inps e Inail i compensi percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati redditi diversi, secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini previdenziali l’Inps ha chiarito che per i medesimi compensi non è configurabile l’imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata istituita presso il medesimo Istituto, attesa l’estraneità alla fattispecie dei lavoratori parasubordinati, percettori di reddito di collaborazione coordinata e continuativa. A sua volta l’Inail ha comunicato che, a seguito della suddetta disciplina fiscale, i soggetti sopra richiamati non possono più ritenersi assoggettati all’assicurazione antinfortunistica, prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 38/2000, per i lavoratori parasubordinati. È, invece, ancora aperto il problema dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Enpals per “gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”
Collaborazioni di natura amministrativo-gestionale La Finanziaria 2003 ha ulteriormente modificato la disciplina dei compensi in argomento riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto per i compensi agli sportivi dilettanti anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono caratterizzarsi per:
Trattamento IRAP Si ricorda che ai fini dell’Irap i suddetti compensi non concorrono più a formare la base imponibile.
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