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IMPORTANZA DELLA CONTABILITA’ PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (dott. Margheri CSV - 19/2/2008)
Un ente non commerciale deve “qualificarsi” come tale sin dall’inizio della sua stessa esistenza. Tale esame parte dall’esame dello statuto attraverso il quale si accerta che l'attività essenziale per realizzare gli scopi primari sia di natura non commerciale. La qualifica di ente non commerciale va poi verificata prendendo in esame l’attività effettivamente svolta. L’ente deve, quindi, costantemente monitorare il mantenimento della qualifica di non commercialità, inizialmente acquisita, attraverso il controllo di indicatori “quantitativi” di commercialità posti dall’art. 149 del Tuir. A tal proposito le scritture contabili, se correttamente tenute e conservate, rappresentano un fondamentale strumento di prova a favore dell’ente. Come altrimenti potrebbe, infatti, l’ente non commerciale dimostrare, ad esempio, in sede di una eventuale verifica fiscale, che tutti i proventi riscossi rientrano tra quelli di natura istituzionale e che l’eventuale avanzo di gestione è stato reinvestito nell’ambito dell’attività sociale?
In questa sede si vuole rimarcare, anche alla luce di una recente Sentenza della Commissione Tributaria di Pisa (n. 893/2006, depositata il 15 gennaio 2007), l’importanza che una corretta tenuta della contabilità può assumere per gli enti non commerciali. Senza una corretta tenuta della contabilità non è possibile, infatti, dare conto non solo dell’oggetto essenziale dell’attività posta in essere, ma anche delle modalità di svolgimento della medesima e, quindi, dell’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale.
Obblighi contabili per gli enti non commerciali Per gli enti non commerciali non sussiste, relativamente alla attività istituzionale, alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione se non quello previsto dall’art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Gli enti non commerciali non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. Tale obbligo, infatti, è previsto solo per le imprese. L’obbligo risulta limitato esclusivamente al momento conclusivo e finale della gestione dell’esercizio sociale, mentre nulla è stabilito per le rilevazioni e gli obblighi di contabilità da cui il bilancio possa scaturire. Malgrado la mancanza di obblighi specifici risulta comunque evidente la necessità di tenere una contabilità anche elementare e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. L’ente non commerciale dovrà, quindi, redigere un rendiconto economico e finanziario, secondo i criteri indicati nello statuto o secondo le modalità liberamente scelte dall’ente stesso. Quanto sopra espresso si riferisce all’ente non commerciale che esercita solo attività istituzionale. Diversa è la situazione nel caso che l’ente eserciti anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi. In questo caso le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, negli artt. 144 e 148 del Tuir, e nell’art. 19-ter del D.P.R. n. 633/72. In base all'articolo 20, comma 1 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, gli adempimenti previsti dagli articoli 14 (tenuta delle scritture contabili), 15 (redazione dell'inventario e del bilancio), 16 (compilazione del registro dei beni ammortizzabili) e 18 (tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori) del Dpr 600/73 devono essere assolti da parte degli enti non commerciali unicamente con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Si ricorda, inoltre, che gli enti non commerciali “di tipo associativo” che vogliono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 148, comma 8, lett. d), del Tuir, ossia della decommercializzazione delle eventuali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate nei confronti dei soci e verso il pagamento di corrispettivi specifici devono inserire nel proprio statuto, tra le altre, una clausola che imponga l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessiva. Se il rendiconto non viene approvato si perdono le agevolazioni fiscali.
La contabilità e il rendiconto (bilancio) dell’esercizio:
La contabilità, infine, con specifico riferimento alle Onlus, costituisce, come stabilito dall’art. 20bis del D.P.R. n. 600/1973, condizione insostituibile per la fruizione dei benefici fiscali.
Come si legge nella citata Sentenza della Commissione Tributaria di Pisa senza una corretta tenuta non è possibile dare conto non solo dell’oggetto essenziale dell’attività posta in essere, ma anche delle modalità di svolgimento della medesima e della destinazione degli avanzi di gestione, nonché della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere i benefici fiscali. |
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