|
|
- Unanima
- siti web
Affitto stanze a Povo di Trento 1. Claudio
|
I RAPPORTI CONVENZIONATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (dott. Margheri CSV - 22/6/2007)
La fattispecie dei rapporti convenzionati tra gli Enti non commerciali e la Pubblica Amministrazione (con particolare riferimento agli Enti locali) è fiscalmente disciplinata, in via generale, dall’articolo 143 comma 3, lett. b) del DPR n.917/1986 (TUIR). Tale disposto stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli Enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli Enti stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ne deriva che le somme acquisite dai soggetti associativi, all’interno dei suddetti rapporti, non rimarranno assoggettate al vincolo delle imposte dirette, evitando quindi ogni percussione impositiva. Questa agevolazione non sarà, tuttavia, trasferibile in materia di IVA, non ritrovandosi nel DPR n.633/1972 alcun riferimento specifico. Gli Enti non commerciali in convenzione manterranno così l’obbligo di fatturazione per gli importi di natura convenzionata, con conseguente titolarità della posizione IVA e con successiva adozione di apposito regime contabile; nel caso di opzione per la contabilità di cui alla legge n. 398/1991, l’IVA incassata sarà versata forfetariamente nella misura del 50%, ad eccezione delle ipotesi di fatturazione esente di cui all’articolo 10 del citato DPR n.633/1972.
Il mantenimento dell’onere dell’IVA per la tipologia dei rapporti convenzionati trova la propria “ratio” nel significato negoziale degli accordi tra Enti non commerciali ed Enti locali, ove il soggetto committente (Ente locale) conferisce al soggetto prestatore (Ente non commerciale) il compimento di prestazioni i cui effetti saranno estesi a vantaggio della collettività. Si tratta, in termini civilistici, di una configurazione contrattuale rintracciabile nella generale definizione di cui all’articolo 1321 del Codice civile e consistente nell’accordo tra due (o più) parti per la costituzione di un rapporto di carattere patrimoniale. La peculiarità di questo nesso “sinallagmatico” si avverte, tuttavia, nella individuazione del destinatario della prestazione richiesta, giacché esso, a differenza delle ordinarie espressioni contrattuali, non sarebbe lo stesso soggetto committente ma piuttosto un’entità terza identificabile in una o più categorie della società civile. Rimanendo, d’altra parte, in ambito fiscale, la stipula di convenzioni tra Enti non profit e Pubblica Amministrazione manterrà fermo il concetto di prestazione di servizi, contemplato nell’articolo 1 del DPR n.63371972 e dettagliatamente definito nel successivo articolo 4.
Un’eccezione all’assoggettamento all’imposta IVA per i rapporti di natura convenzionata si ritroverebbe in una particolare categoria di Enti non profit quale quella delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991. La non rilevanza ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dalle Organizzazioni di volontariato, acclarata dall’articolo 8 comma 2 della suindicata L.Q. n.266/1991, esimerebbe detti soggetti associativi dalla titolarità della P.IVA e dalla conseguente emissione di fatture o ricevute fiscali. Le Organizzazioni di volontariato, all’atto di acquisizione delle somme derivanti dai rapporti convenzionati con gli Enti locali, emetteranno un documento di quietanza di pagamento, senza alcun onere impositivo diretto (IRES e IRAP) e indiretto (IVA). |
|
|