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GLI INCASSI E I PAGAMENTI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE     -    22/9/2008

 

 

Il legislatore fiscale, nel formulare la disciplina applicabile nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche si è preoccupato che alcune disposizioni, prevedendo un regime fiscale agevolato, fossero applicate solo in presenza di determinate cautele. In questo senso può essere spiegato il contenuto di alcune norme finalizzate all’esercizio di un controllo efficace da parte del fisco nei confronti di questi enti aventi natura associativa.

Il legislatore fiscale vuole controllare ed impedire che alcune associazioni, esercenti prevalentemente una vera e propria attività di impresa fruiscano, pur non avendone alcun diritto, delle disposizioni contenute nella L. n. 398/91 e nell’art. 25 della L. n. 133/99 relativamente ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti.

In particolare gli incassi e i pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere effettuati secondo precise modalità.

L’art. 37, comma 5, Legge n. 342/2000, ha statuito che tutti i versamenti effettuati a favore

delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importo pari o superiore a € 516,46, compresi:

 

Ø  le erogazioni liberali;

Ø  i contributi a qualsiasi titolo;

Ø  le quote associative;

Ø  i proventi decommercializzati (attività commerciali connesse a quelle istituzionali e raccolte fondi);

Ø  i compensi, le indennità, i rimborsi spese forfetari e i premi corrisposti agli sportivi dilettanti.

 

devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria dei versamenti.

Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione, l’associazione sportiva perde:

Ø  per gli incassi, l’agevolazione relativa alla loro intassabilità (diventano reddito imponibile);

Ø  per i pagamenti, la deducibilità del costo;

Ø  le agevolazioni della Legge n. 398/1991.

 

Le stesse regole si applicano anche a tutti gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti da altri organismi, che organizzano o promuovono attività sportive con l’impiego di atleti che, al momento di effettuazione della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti.

Inoltre, l’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 473/1999 impone l’obbligo di conservare copia della documentazione concernente incassi e pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.

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