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LA FIGURA CIVILISTICA DEI COMITATI (dott. Margheri CSV - 8/3/2008)
Inquadramento soggettivo: la disciplina civilistica degli Enti non profit si ritrova nel Libro I, Titolo II, Capo II e III del Codice civile. In particolare, nel Capo III, gli articoli 39-42 affrontano la figura giuridica dei Comitati, i quali vanno ad affiancare le altre due categorie di Enti non profit menzionati nel Codice quali le Fondazioni e le Associazioni. Dalla lettura dell’articolo 39 si evince come gli Enti Comitati potranno operare tanto nell’ambito della solidarietà sociale (“Comitati di soccorso o di beneficenza”), quanto in quello dell’utilità sociale (“Comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti”). Ne deriva che detta entità civilistica potrebbe, come spesso avviene, assumere un ruolo centrale nel panorama degli Enti non profit, pur necessitandosi di una preventiva conoscenza delle peculiarità organizzative che la caratterizzano.
Struttura chiusa e categorie di soci: i Comitati vengono di frequente collocati come Enti giuridicamente “ibridi”, essendo essi portatori al contempo delle peculiarità delle Associazioni e delle Fondazioni. Come le Associazioni, infatti, i Comitati nascono attraverso l’accordo tra due o più persone per il perseguimento di uno scopo ideale comune; secondo la tipicità delle Fondazioni, tuttavia, essi cercheranno di perseguire quello scopo mediante la gestione di un patrimonio da parte di un numero limitato e circoscritto di associati. La mancanza di una base associativa allargabile attribuisce loro il concetto di “struttura chiusa”, con conseguente assenza dei principi di democraticità della struttura e di uniformità del rapporto e delle modalità associative. La prassi prevede che le categorie di associati dei Comitati si concretizzino nei c.d. “soci promotori” e negli ulteriori soci “organizzatori”. I primi avranno il compito, oltre alla costituzione del Comitato, di determinare l’obiettivo statutario e di stabilire le condizioni per il corretto perseguimento del medesimo, mentre i secondi saranno responsabili della gestione dei fondi raccolti e del loro utilizzo conforme alle finalità istituzionali dell’Ente. La menzionata “struttura chiusa” dei Comitati farà sì che, posta la limitazione iniziale dei soci promotori, i soci organizzatori abbiano una stabilità numerica tale da escludere, salvo ipotesi eccezionali, nuove adesioni in corso d’opera. Questa tipicità propria dei Comitati impedirebbe la formazione di una effettiva Assemblea degli associati, andando i soci organizzatori a costituire un unico organo interno (“Comitato Esecutivo”) molto simile, per le mansioni svolte, al Consiglio Direttivo delle Associazioni. E’, altresì, importante precisare che pur mantenendo la dottrina la citata suddivisione tra le due categorie di soci, la prassi presenta a tutt’oggi una frequente identificazione tra dette categorie, coincidendo i soci promotori con gli stessi organizzatori. A ben vedere, le impostazioni dottrinali prevedrebbero anche la presenza di soci sottoscrittori, ossia di coloro che, valutato lo scopo dell’Ente, decidono discrezionalmente di rilasciare somme e/o beni a sostegno della causa condivisa. Tali apporti, andranno, così ad integrare il Fondo comune del Comitato, mantenendo il significato fiscale di entrate istituzionali non tassabili. Ancora una volta la prassi ha modificato questa impostazione tripartitica dei soci, configurandosi di regola i sottoscrittori come soggetti terzi esterni al Comitato.
Durata temporanea e oneri di scioglimento: un aspetto che differenzia i Comitati dalle Fondazioni e dalle Associazioni riguarda la loro durata. Infatti, salvi i casi di scioglimento sanciti dall’articolo 27 del Codice civile, Associazioni e Fondazioni avranno normalmente durata illimitata, ovvero disporranno di un termine statutario molto lontano nel tempo. Al contrario i Comitati, sullo schema di un obiettivo da conseguirsi in breve termine attraverso l’utilizzo dei fondi raccolti, porteranno in sé una fisiologica estinzione coincidente con l’avvenuto perseguimento delle loro immediate finalità, salvo il tempo necessario all’espletamento di eventuali vincoli fiscali. Quanto affermato si evince dall’articolo 42 del Codice civile, il quale individua le cause dello scioglimento nel concretizzato raggiungimento dello scopo, oltreché nell’impossibilità a perseguirlo o, ancora, nell’insufficienza degli stessi fondi raccolti. In dette ipotesi il Comitato, alla stregua delle entità associative, dovrà devolvere l’eventuale residuo del Fondo comune ad altro Ente non commerciale titolare di finalità analoghe, sempreché ciò sia statutariamente stabilito; in mancanza, infatti, il meccanismo della devoluzione sarà veicolato dall’autorità governativa. Anche in tema di durata, tuttavia, la prassi presenta numerose eccezioni di Comitati a carattere permanente e ciò si verificherà in tutti i casi ove lo scopo da perseguirsi potrà essere ripetuto nel tempo. Sono numerosi, infatti, i Comitati istituiti per la realizzazione di eventi potenzialmente ripetibili e ricorrenti, anche a cadenza annuale.
Personalità giuridica e responsabilità: sebbene l’articolo 41 del Codice civile contempli la possibilità di Comitati titolari di personalità giuridica, è regola tacita che la struttura di tale categoria civilistica escluda di per sé la presenza di un riconoscimento. In tali casi pressoché unanimi, quindi, il citato disposto evidenzia che la responsabilità personale e solidale verterà in capo a coloro che avranno assunto obbligazioni in nome e per conto del Comitato di appartenenza. Controversa rimane, in dottrina, l’individuazione dei soggetti effettivamente responsabili, atteso che la presunta responsabilità dovrebbe ascriversi esclusivamente ai soci organizzatori, essendo essi deputati alla gestione economica dell’Ente e spettando ai medesimi l’assunzione di obbligazioni in nome e per conto di esso. A suffragio di tale tesi andrebbe l’articolo 40 del Codice civile, il quale stabilisce espressamente che i soggetti deputati alla gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione degli stessi e della loro destinazione allo scopo statuito. D’altra parte, la frequente identificazione tra soci promotori e soci organizzatori ha in molti casi fugato i numerosi dubbi, estendendosi alla totalità degli associati il principio di responsabilità civile e tributaria degli Enti non commerciali privi di personalità giuridica.
Vincoli civilistici e fiscali: anche per i Comitati permarrà l’onere di redazione del bilancio di esercizio che, tuttavia, sarà predisposto e approvato dal Comitato Esecutivo. Il termine di approvazione sarà quello sancito dall’articolo 2364 comma 2 del Codice civile, ossia di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. I Comitati potranno, altresì, esercitare attività di natura commerciale ai fini di integrazione del Fondo comune preposto al perseguimento dell’obiettivo istituzionale. In tale caso, essi dovranno aprire la posizione IVA, adottando il regime contabile di maggior favore. Sul punto si discute sulla legittimità dei Comitati ad optare per la contabilità forfetaria di cui alla legge n.398/19991, riferendosi tale fonte normativa alle Associazioni senza fini di lucro, alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Pro loco e non menzionando espressamente il termine “Comitati”. Tuttavia, trattandosi comunque di Enti non commerciali, opinione comune è nell’ammissibilità all’adozione di tale regime, pur rimanendo fermi i parametri dell’articolo 149 comma TUIR in tema di mantenimento della qualifica di Ente non commerciale. |
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