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IMPRESA SOCIALE: COMPLETATA LA RIFORMA (dott. Margheri CSV - 8/3/2008)

 

L’iter della riforma dell’impresa sociale è arrivato a completamento.

Il primo atto è rappresentato dalla Legge delega 13 giugno 2005, n. 118.

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha dato parziale attuazione alla delega. Per completare la disciplina mancavano all’appello ancora quattro provvedimenti.

Il 24 gennaio scorso i Ministeri della Solidarietà Sociale e dello Sviluppo Economico hanno emanato i decreti attuativi che, finalmente, integrano le norme relative all'impresa sociale.

Con l’emanazione degli ultimi quattro decreti il percorso è stato, quindi, completato.

Tali disposizioni, per le quali si attende a breve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riguardano:

 

  • la definizione delle procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese;
  • le linee guida concernenti le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda;
  • le linee guida per la redazione del bilancio sociale;
  • la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

 

Di seguito si richiama brevemente e schematicamente la disciplina dell’impresa sociale trattata in una precedente newsletter.

 

Nozione di impresa sociale

Ricordiamo che, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale:

  • gli enti di cui al Libro I del Codice Civile (enti senza fini di lucro e destinati al perseguimenti di finalità etico - sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati);
  • gli enti del Libro V, finalizzati alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società - di persone e di capitali - le cooperative, i consorzi).

 

Definizione di utilità sociale

Per individuare l’impresa sociale il legislatore ha scelto la strada della esatta elencazione delle attività ammesse, alle quali viene riconosciuta “utilità sociale” ex legge.

Si tratta dei seguenti settori:

a)     assistenza sociale

b)    assistenza sanitaria

c)     assistenza socio-sanitaria

d)    educazione, istruzione e formazione

e)     tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

f)     valorizzazione del patrimonio culturale

g)    turismo sociale

h)     formazione universitaria e post-universitaria

i)      ricerca ed erogazione di servizi culturali

l)      formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo

m)  servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale

 

Tali attività, in quanto necessariamente prevalenti, devono presentare ricavi per un ammontare superiore al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

È stabilito anche che possano essere considerate imprese sociali quelle che inseriscano nel loro organico una quota non inferiore al 30% di lavoratori svantaggiati e disabili, indipendentemente dai propri settori di attività.

 

Assenza dello scopo di lucro

Fondamentale l’assenza dello scopo di lucro.

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

Ø     la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento

Ø     la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità

Ø     la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento

 

Costituzione

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Gli atti costitutivi e le loro modificazioni devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.

 

Requisiti

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, gli atti costitutivi devono esplicitare:

Ø  il carattere sociale dell'impresa

 

ed indicare:

Ø  l'oggetto sociale

Ø  l'assenza di scopo di lucro

 

Contabilità e controlli

È previsto un sistema di rendicontazione articolato per l’impresa sociale.

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale ha l’obbligo di tenuta del libro giornale e del libro degli inventari ai sensi degli articoli 2216 e 2217 del codice civile;

Oltre al bilancio economico-finanziario l’organizzazione che esercita un'impresa sociale dovrà predisporre il bilancio sociale.

 

Responsabilità

Nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a 20mila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.

Quando, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto a tale importo rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.

 

Struttura proprietaria

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

L’intento è quello  di salvaguardare l’indipendenza dell’impresa sociale.

 

Norme di coordinamento

Le Onlus e gli enti non commerciali che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.

Le cooperative sociali che prevedono statutariamente la redazione del bilancio sociale ed il coinvolgimento di lavoratori ed utenti secondo quanto previsto dal decreto delegato sono considerate imprese sociali.

 

Altre disposizioni

Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell'impresa.


Ai lavoratori dell’impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

 

E’ comunque ammessa, in particolari casi, la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell’impresa sociale.

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

 

Cessazione

Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo e' devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.

 

I quattro decreti emanati

Definizione dei criteri per il computo della percentuale del 70% (attività principale)

L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2006 stabilisce che per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.

Il decreto emanato:

  • determina i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% necessario a stabilire l’attività principale;
  • definisce come “ricavi” tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento nell’ipotesi di contabilità per cassa.

Pertanto, il decreto prevede la possibilità che l’impresa sociale tenga la contabilità anche “per cassa”.

Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i ricavi relativi a:

  • proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
  • plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
  • sopravvenienze attive;
  • contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima.

 

Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate unitamente ai dati annuali di bilancio ed evidenziate anche all’interno del bilancio sociale, che deve essere redatto dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine di rappresentare l’osservanza delle finalità sociali.


Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle imprese sociali presso il registro delle imprese

Il decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dello sviluppo economico elenca innanzitutto gli atti e i documenti da depositare per via telematica presso l’ufficio del registro delle imprese competente per territorio per l’iscrizione in apposita sezione.

Si tratta di:

  • atto costitutivo e statuto (e ogni successiva modificazione);
  • documento rappresentante adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa;
  • bilancio sociale.

 

Ciò al fine di consentire  la misurazione degli effetti sociali delle azioni poste in essere e quindi la rendicontazione di modalità e grado di raggiungimento degli obiettivi  statutariamente e giuridicamente assegnati.


Linee guida per la redazione del bilancio sociale

Il decreto emanato contiene le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.

In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un contenuto minimo concernente le seguenti informazioni:

  • metodologia adottata per la redazione del bilancio medesimo
  • informazioni generali sull’ente e sugli amministratori
  • struttura, governo ed amministrazione dell’ente
  • obiettivi e attività
  • esame della situazione finanziaria
  • altre informazioni opzionali

 

Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto annualmente. Deve essere sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.


Linee guida per le operazioni straordinarie poste in essere dalle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale

Il decreto emanato individua le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda al fine di garantire la massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati attesi, con l’intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della norma.
Sono specificamente disciplinate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà sociale l’intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la relativa documentazione.

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