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ISCRIZIONE AL R.E.A. DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

 

Il R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo,è stato istituito dalla Legge 580/93 di riforma delle Camere di Commercio,  con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico e amministrativo di quei soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale.

Sin dalla sua istituzione è stato sollevato qualche dubbio sulla obbligatorietà dell’iscrizione degli enti non commerciali.

A far luce in merito è intervenuta la circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997, del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato, che ha individuato i soggetti che devono obbligatoriamente essere iscritti.

La circolare precisa che “i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazìon.i riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere.

Tale linea interpretativa trova ulteriore conforto nelle disposizioni di cui all'art. 82, comma 4, del R.D. 4.2.1925. n. 29, espressamente richiamato dall'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995, che prevedono l'iscrizione di "enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio", senza porre alcun parametro relativo alla prevalenze dell'attività' economica.

Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi- nella sezione ordinaria del registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare - a tutti gli effetti - alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del codice civile”.

 

Quindi:

Ø  i soggetti collettivi (associazioni ed altri enti od organismi) che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa devono iscriversi al Registro delle imprese utilizzando i modelli S1,S2 ecc.;

Ø  le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non profit, che, pur esercitando un’attività economica commerciale, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, devono iscriversi nel Repertorio economico e amministrativo (REA) utilizzando il modello R.

 

Si ritiene necessario ribadire che:

Ø  l’obbligatorietà dell’iscrizione al Rea non sussiste nel momento in cui l’associazione realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è prevista l’utilizzo del solo numero di codice fiscale;

Ø  le associazioni sono, invece, tenute all’iscrizione al Rea nel momento in cui, chiedendo all’ufficio delle entrate competente per territorio l’attribuzione del numero di partita Iva, si apprestano a svolgere, per qualsiasi finalità,  attività di natura commerciale ai fini fiscali, che verrà svolta in via sussidiaria rispetto all’attività realizzata in ossequio ai propri fini istituzionali.

 

DATI DEL R.E.A.

I dati contenuti nel R.E.A. sono:

Ø  quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività economiche;

Ø  quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali;

Ø  le nomine e cessazioni di responsabili tecnici;

Ø  l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.

Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato.

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione, da effettuarsi presso  la Camera di Commercio territorialmente competente, deve essere usato il Modello R sul quale vanno indicate:

Ø  Codice fiscale e Partita Iva

Ø  Denominazione

Ø  Forma giuridica

Ø  Sede legale

Ø  Scopo e oggetto

Ø  Cariche

Ø  nome e cognome degli amministratori.

 

Al solo momento della iscrizione è previsto un versamento, su conto corrente della Camera di Commercio competente, di euro 23.

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