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IL PERIODO TRANSITORIO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (dott. Margheri CSV - 296/2007)
L’articolo 7 della L.Q. 7 dicembre 2000, n.383, in materia di Associazioni di promozione sociale, ammette la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione al registro nazionale e/o ai registri regionali delle Associazioni di promozione sociale (nel caso della provincia di Trento ci si riferisce al registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale) decorso almeno un anno dalla data di costituzione di ciascun sodalizio. Lo scopo della determinazione di tale termine minimo annuale trova spiegazione nel consentire alle costituite Associazioni di esercitare (almeno parzialmente) le attività oggetto di statuto, perseguendo così concretamente le finalità sociali di cui all’articolo 2 comma 1 della citata L.Q. n.383/2000. Ulteriore conferma della necessità di osservanza del termine minimo annuale anzidetto si ricava dal documento di relazione delle attività svolte dall’Associazione, da allegarsi alla domanda di iscrizione al registro di competenza; appare infatti chiaro che in mancanza di un tempo minimo di operatività, queste ultime non potrebbero relazionare al Servizio preposto alla valutazione della domanda le operazioni poste in essere sino a quel momento.
Resta, tuttavia, da comprendere la posizione fiscale assunta dalle Associazioni nel periodo intercorrente tra la loro data di costituzione e l’avvenuta iscrizione nel registro delle Associazioni di promozione sociale territorialmente pertinente. In questo lasso di tempo, le future Associazioni di promozione sociale si collocheranno, giuridicamente, nella generale categoria delle Associazioni di utilità sociale mentre, in termini fiscali, assumeranno l’identità di Enti non commerciali di tipo associativo di cui agli articoli 73 comma 1, lett. c) e 148 comma 2 del DPR n.917/1986 (TUIR).
Quest’ultima configurazione fiscale non consentirà alle citate Associazioni di avvalersi delle agevolazioni tipiche della L.Q. n.383/2000, individuabili negli articoli 20 e seguenti della stessa legge e applicabili a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di iscrizione al Registro di competenza. Unica eccezione agevolativa si ritroverebbe nella possibilità per le Associazioni di non assoggettare fin da subito a tassazione le somme acquisite dagli associati per le prestazioni e le cessioni effettuate nei loro confronti; si chiarisce, tuttavia, che tale beneficio di decommercializzazione delle somme così acquisite esigerà che le future Associazioni di promozione sociale si avvalgano della temporanea qualifica di Ente associativo privilegiato, provvedendo alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Ufficio del Registro.
Questa operazione, congiuntamente alla trascrizione di specifiche clausole statutarie (elencate nell’articolo 148 comma 8 del TUIR e comunque ritrovabili nei modelli di statuto di Associazione di promozione sociale), assegnerebbe infatti ai sodalizi la menzionata identità di Enti associativi privilegiati, permettendo una seppur parziale applicazione dei futuri benefici della L.Q. n.383/2000 (la decommercializzazione in parola si estenderebbe, nel caso delle Associazioni di promozione sociale, anche ai familiari conviventi degli associati). Si rileva che la prospettata registrazione dei documenti formali presso l’Ufficio del Registro diverrà, in ogni caso, operazione facoltativa, ammettendo l’articolo 3 della L.Q. n.383/2000 la mera redazione in forma di scrittura privata; saranno, quindi, le singole Associazioni a decidere discrezionalmente se provvedere all’ulteriore forma della scrittura privata registrata (con onere di versamento delle imposte di bollo e di registro) e tale scelta dipenderà dalla consapevolezza di svolgimento di attività a corrispettivo nei confronti dei soci durante il periodo antecedente l’ottenimento della qualifica di Associazione di promozione sociale.
Ultima precisazione riguarderebbe il significato di data certa di costituzione derivante dalla registrazione di atto costitutivo e di statuto presso l’Ufficio del Registro, inteso che tale adempimento farebbe coincidere la data di costituzione dell’Associazione con quella di registrazione (e non più con la data di attribuzione del Codice Fiscale); ne consegue che il termine minimo di un anno per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale inizierà a decorrere da quest’ultima data. |
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