|
|
- Unanima
- siti web
Affitto stanze a Povo di Trento 1. Claudio
|
LA CESSAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE NEGLI ENTI NON PROFIT (dott. Margheri CSV - 15/10/2007)
Le ipotesi di cessazione: Non è infrequente che in corso di mandato il Presidente di un’Associazione cessi di rivestire tale carica istituzionale precedentemente acquisita. Le cause di cessazione della qualifica di Presidente possono consistere nell’esercizio unilaterale del diritto di recesso, nella revoca da parte dell’organo che in precedenza lo aveva eletto o nominato (rispettivamente, Assemblea o Consiglio Direttivo), ovvero nel decesso. Il recesso consisterà, come detto, in un atto unilaterale attraverso il quale il Presidente comunica per iscritto la volontà di interrompere l’incarico affidatogli, evidenziando le relativa cause oppure limitandosi al richiamo di ragioni personali. Il Consiglio Direttivo, immediatamente riunitosi, dovrà redigere apposito verbale di accoglimento delle c.d. “dimissioni”, salva la possibilità di non accettazione formale delle medesime che tuttavia rimarrà priva di effetto nel caso il Presidente mantenesse l’originario intendimento di fuoriuscita dalla carica. La revoca di quest’ultima sarà, invece, di competenza dell’organo assembleare od esecutivo che in precedenza aveva provveduto alla elezione o alla nomina, posta la necessità in tali casi di una dettagliata enunciazione delle cause. Esse potranno consistere in reiterate e ingiustificate assenze del Presidente alle riunioni degli organi sociali, ovvero ad eventi di carattere rappresentativo, oppure potranno riguardare l’assunzione di decisioni contrarie ai disposti statutari, regolamentari o, più in generale, civilistici. Ancora, la revoca dalla carica potrà essere dovuta ad azioni assunte dal Presidente nella sfera privata, tuttavia ricadenti in termini lesivi sul buon nome dell’Associazione rappresentata. Indipendentemente dai motivi che hanno comportato la cessazione della carica di Presidente, la questione che viene ad emergere riguarderà l’iter procedurale da seguirsi per un celere ripristino di detta figura, atteso che sino a quel momento quella stessa carica dovrà essere ricoperta dal Vice Presidente, essendo egli idoneo per statuto a sostituire il Presidente nei casi di assenza, impedimento temporaneo o, appunto, di cessazione.
Il Presidente come organo sociale: la sopra indicata procedura da osservarsi al verificarsi del caso di specie potrà seguire differenti dinamiche in relazione alle modalità di elezione o nomina della carica di Presidente. Lo statuto di un’Associazione, infatti, avrà la possibilità di stabilire la designazione del Presidente attraverso una diretta elezione assembleare, ovvero a mezzo di generica elezione da parte dell’Assemblea dei componenti del Consiglio Direttivo e di una successiva designazione interna allo stesso Consiglio delle relative cariche. Nel primo caso, l’elezione del Presidente per voce assembleare conferirà ad esso la identità di organo sociale da ascriversi nel novero degli organi dell’Associazione. In termini pratici il Presidente, pur presiedendo il Consiglio Direttivo con diritto di voto, sarà inteso come soggetto non passibile di nomina interna. La cessazione della carica di Presidente obbligherà, quindi, l’Assemblea ad immediata convocazione per procedere a rielezione del nuovo Presidente. Tale rielezione avrà lo scopo di assegnare al sodalizio un nuovo Presidente il quale, proseguendo il mandato del Presidente cessato, rimarrà in carica sino alla conclusione del mandato originario (coincidente, peraltro, con la conclusione del mandato del Consiglio Direttivo). L’aspetto peculiare del caso in esame è l’assenza di variazione numerica e di ruolo dei componenti del Consiglio Direttivo essendo il Presidente, come precisato, soggetto esterno ad esso con funzione di organo a sé stante.
Il Presidente come componente del Consiglio Direttivo: qualora lo statuto prevedesse la nomina del Presidente all’interno del Consiglio Direttivo, l’avvenuta cessazione di detta carica comporterà l’osservanza del principio di cooptazione di cui all’articolo 2386 del Codice civile. Accolto o deliberato il venir meno della figura del Presidente, il Consiglio Direttivo, per intervento del Vice Presidente, provvederà a convocazione con lo scopo di cooptare il primo degli associati non eletti nella riunione assembleare a suo tempo tenutasi per la elezione dello stesso Consiglio in vigenza. Tale meccanismo di cooptazione permetterà al Consiglio di ripristinare il numero originario di suoi componenti, con l’avvertenza che il soggetto cooptato (previa sua accettazione) non acquisirà automaticamente la qualifica di Presidente. In altre parole, la cooptazione assolverà il solo scopo di riottenere il numero di componenti iniziale, dopodiché l’intero Consiglio procederà a nuova nomina interna del Presidente. Allo stesso modo, la carica di Presidente non verrà automaticamente assegnata al Vice Presidente che sino a quel momento aveva sostituito il Presidente cessato. Maggiori problemi emergeranno nel caso in cui ci si trovasse in assenza di apposito elenco di soggetti non eletti nella precedente elezione assembleare, ovvero qualora i soci non eletti non accettassero in quel momento di essere cooptati. Se così fosse, spetterà all’Assemblea il compito di riunirsi al fine di individuare una possibile lista di pretendenti per poi intervenire direttamente nella votazione dei medesimi. Espletate le operazioni di predisposizione della lista e di successiva elezione, il soggetto titolare del maggior numero di voti verrà cooptato dal Consiglio Direttivo. Nell’estrema ipotesi di assenza di associati pretendenti, il Consiglio Direttivo proseguirà il proprio mandato in numero ridotto di un’unità sino a decorrenza del termine, continuando il Vice Presidente a ricoprire il ruolo di sostituto del Presidente cessato. |
|
|