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CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - 22/9/2008
Questo articolo intende mettere in evidenza le caratteristiche essenziali di una delle forme di lavoro più diffuse anche nel mondo degli Enti non commerciali: il lavoro autonomo occasionale. Lavoratore autonomo occasionale può essere definito sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 2222 del Codice civile, colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente, e occasionalmente, cioè senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Pertanto, "i caratteri differenziali” del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati: Ø nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente Ø nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale Ø nel carattere episodico dell'attività Ø nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
Gli aspetti fiscali Sono quindi redditi di lavoro autonomo occasionale quelli derivanti dall’esercizio saltuario, e comunque non continuativo, di attività artistiche, intellettuali o di servizi, svolte senza vincolo di subordinazione né organizzazione di mezzi propri. Ai fini fiscali, le attività in questione rientrano fra i cosiddetti redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir, determinati, ai sensi dell'articolo 71 del citato Tuir, dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (quadro RL della dichiarazione dei redditi). L’attività svolta in modo non continuativo esclude l’obbligo di apertura di Partita Iva. Il prestatore, per certificare il pagamento dei propri servizi, rilascia, in luogo della fattura, una quietanza o nota di addebito/ pagamento. I soggetti che utilizzano le prestazioni rese dai lavoratori autonomi occasionali sono tenuti ad operare una ritenuta a titolo di acconto del 20% sui compensi erogati. Nel caso vengano erogati compensi di importo inferiore ad euro 25,82 e questi non costituiscano acconti di maggiori compensi, non è dovuta l’applicazione della ritenuta di acconto del 20%.
E’ opportuno precisare che anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sono da considerare compensi percepiti, da assoggettare a ritenuta. L'articolo 25, comma 1, primo periodo, del Dpr n.600/73 - norma che si riferisce sia ai compensi per lavoro autonomo professionale sia ai compensi per lavoro autonomo occasionale – prevede, infatti, che i committenti sui "compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa". Secondo la lettura della norma fornita dall’Agenzia delle Entrate, "nella nozione di compenso devono ricondursi anche i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito".
Pertanto, per esempio, per colui che svolge - in maniera occasionale - l'attività di docenza o convegnistica, costituiranno spese inerenti, oltre ai costi di vitto, alloggio e viaggio (compresi i pedaggi autostradali, i costi per il parcheggio e i costi per il taxi), anche le spese sostenute per l'aggiornamento, quali l'acquisto di libri, giornali, riviste specializzate, banche dati, enciclopedie giuridiche che contengano nozioni specialistiche rivolte al settore specifico, le spese di cancelleria, sempre se riferibili all'incarico ricevuto, eccetera.
Aspetti previdenziali A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000,00. Per il versamento dei suddetti contributi previdenziali da parte dei committenti si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Il reddito di euro 5.000,00 costituisce, in sostanza, una fascia di esenzione e, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione. Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5.000,00 ed a decorrere da tale momento. Si ricorda che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore 1/3 in capo al lavoratore, mentre 2/3 sono a suo carico.
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