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NUOVI ADEMPIMENTI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 8/10/2008
La cosiddetta “manovra d'estate”, (art. 39, D.L. 112/2008) ha, tra le altre cose, apportato notevoli cambiamenti in ambito di adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, viene introdotto il "libro unico del lavoro", che ha sostituito con effetto immediato altri libri quali, ad esempio, il libro paga e il libro matricola.
Soggetti obbligati Sono obbligati all’istituzione del Libro unico del lavoro tutti i datori di lavoro privati.
Soggetti iscritti e dati da riportare Le registrazioni sul libro unico del lavoro sono obbligatorie non soltanto per il lavoratore dipendente ma anche per le seguenti figure: Ø collaboratore coordinato e continuativo; Ø collaboratore coordinato e continuativo a progetto; Ø mini co.co.co; Ø associato in partecipazione con apporto di lavoro. Ø soci di società cooperative quando instaurano con la cooperativa un distinto rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
Per ciascuno dei soggetti sopra indicati devono essere annotati sul libro unico del lavoro quasi tutti i dati che prima erano indicati nei libri soppressi, e precisamente: Ø il nome e il cognome; Ø il codice fiscale Ø la qualifica e il livello, ove ricorrano per via della natura tipica del rapporto; Ø la retribuzione base; Ø l’anzianità di servizio; Ø le relative posizioni assicurative.
L’articolo 39, secondo comma, precisa, inoltre, che sarà necessario annotare distintamente “qualsiasi annotazione riferita a dazioni in danaro o in natura”, corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Quindi, sono comprese nelle registrazioni obbligatorie anche:
Ø le somme in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (non è chiaro se, a tal fine, debbano essere comprese anche le somme corrisposte a titolo di rimborso spese); Ø le trattenute effettuate a qualsiasi titolo; Ø le detrazioni fiscali; Ø i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare; Ø le prestazioni ricevute da Enti e Istituti previdenziali (a tal riguardo si ritiene rientrino anche quelle assicurative: ad esempio Inail); Ø le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario; Ø il calendario delle presenze da cui risulti, giorno per giorno, il numero di ore effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze dal lavoro, anche retribuite, le ferie e i riposi. Il termine per la compilazione del registro viene fissato, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
Modalità e luogo di tenuta Le modalità di tenuta del libro unico sono state stabilite con un decreto del Ministro del lavoro del 9 luglio, il quale ha confermato l'obbligo di vidimazione che potrà essere eseguito adottando uno dei sistemi in vigore: Ø stampa meccanizzata e numerazione e vidimazione da parte dell'Inail o di un soggetto autorizzato; Ø stampa laser con autorizzazione preventiva dell'Inail; Ø conservazione su supporti magnetici che garantisca in ogni momento la consultabilità, inalterabilità ed integrità dei dati. Conseguentemente non è più possibile tenere il libro obbligatorio nella forma cartacea.
Il libro unico non dovrà più essere tenuto, come era previsto, nel “luogo in cui si esegue il lavoro”, ma potrà essere tenuto in modo alternativo: Ø presso la sede legale dell’impresa (da intendersi la sede in cui è presente il centro degli interessi amministrativi dell’azienda); Ø presso lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato; Ø presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese.
In caso di accesso ispettivo nei luoghi di lavoro di azienda e/o enti con più unità produttive, il datore di lavoro deve tempestivamente esibire il Libro unico anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica. Nel caso di attività mobili o itineranti, che per natura sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito sia dal datore di lavoro che dal professionista che lo conserva, entro i termini assegnati a verbale dagli organi di vigilanza.
Regime sanzionatorio Sono state introdotte notevoli modifiche anche al regime sanzionatorio che viene notevolmente alleggerito. La violazione delle nuove disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria: Ø da 500 euro a 2.500 euro, per la violazione dell’obbligo di istituzione del libro unico; Ø da 200 euro a 2.000 euro, per l’omessa esibizione del libro agli organi di vigilanza; Ø da 150 euro a 1.500 euro, per l’omessa o infedele registrazione dei dati che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 euro a 3.000 euro; Ø da 100 euro a 600 euro in caso di registrazioni effettuate oltre il termine previsto; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 euro a 1.500 euro.
Regime transitorio Per istituire il libro unico del lavoro ci sarà tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008: frattanto, data l'immediata abrogazione dei precedenti libri, i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (o del registro dei lavoranti per i datori di lavoro agricoli e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio). |
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