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RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

NEWSLETTER GIRIDICO-FISCALE 27/4/2009

 

La raccolta di fondi costituisce, da sempre, una delle principali fonti di finanziamento delle iniziative e dei progetti degli enti non commerciali.

Tali attività sono organizzate anche da associazioni di piccole dimensioni, non particolarmente strutturate e che possono, quindi incontrare alcune difficoltà.

Si ritiene utile fornire, in questa sede, alcune indicazioni di massima per chiarire gli aspetti fondamentali dell’argomento e in particolare quelle inerenti:

 

Ø  le problematiche generali

Ø  gli aspetti fiscali;

Ø  gli obblighi conseguenti alla raccolta.

 

Innanzitutto qualora la raccolta di fondi preveda l’occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l’ente non commerciale interessato dovrà chiederne opportuna autorizzazione all’Ente pubblico (Comune, Provincia).

Per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione.

Qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l’autorizzazione e i requisiti necessari per la vendita di prodotti (per esempio l’iscrizione al REC), e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), l’ente non commerciale dovrà rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per espletare gli adempimenti conseguenti.

Nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, si ricorda che l'art. 24 del D.Lgs. 460/97 ha inserito le Onlus tra gli enti morali cui i Comuni possono rilasciare le relative autorizzazioni. Sarà pertanto necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l’istruzione della pratica.

 

Ai fini fiscali la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento.

Tale disposizione, infatti, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte.

È prevista, inoltre:

Ø  l’esclusione anche dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Ø  l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

 

Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni elementi. In particolare:

Ø  deve trattarsi di iniziative occasionali;

Ø  la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Ø  i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

Per definire il concetto di occasionalità si fa riferimento, generalmente, a due eventi all’anno, parametro introdotto per le manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantesche che godono di particolari agevolazioni .

Questo parametro non può essere considerato tassativo ma rappresenta, comunque, un punto di riferimento per escludere, ad esempio, la possibilità di organizzare raccolte fondi con cadenza mensile.

 

Un importante adempimento in capo agli enti non commerciali che organizzano raccolte fondi occasionali è previsto dall'art. 20, comma 2, D.P.R. 600/73, che impone l'obbligo di "redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto [...] dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione [...]".

 

A tutela, quindi, della fede pubblica è previsto a carico dei soggetti che realizzano tali iniziative l’obbligo di predisporre un apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna iniziativa.

L’obbligo di predisporre il  rendiconto prescinde dalla circostanza che l’ente svolga o meno attività commerciale.

Tal rendiconto deve, inoltre, essere accompagnato eventualmente, da una relazione illustrativa concernente le spese e le entrate relative (articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell’art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato in un apposito registro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall'imposta di bollo.

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l’associazione organizza più raccolte di fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse. Ogni rendiconto specifico per le raccolte pubbliche di fondi andrà a completare il più generale rendiconto che la singola organizzazione di volontariato dovrà redigere annualmente

Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

La Relazione illustrativa deve specificare:

Ø  l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;

Ø  le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.

Con circolare 31 ottobre 2007 n. 59 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato alcuni aspetti di merito delle raccolte stesse. In particolare i costi relativi alla raccolta stessa devono essere contenuti entro limiti ragionevoli e tale da assicurare che una volta dedotti tali costi, residui una quota percentualmente rilevante da destinare alle finalità solidaristiche. La raccolta, in sostanza, non deve essere utilizzata dall'ente per autofinanziare la propria struttura a scapito di finalità di solidarietà sociale.

 

Di seguito si propone un fac-simile di modello di rendicontazione e di Relazione illustrativa:

 

 

ENTRATE

 

- Da enti privati

- Da società

- Da enti pubblici

- Entrate manifestazione pubblica

- Vendita di beni di modico valore

- Offerte

 

TOTALE ENTRATE (A)

 

 

USCITE

 

- Acquisto di beni di modico valore

- Spese per allestimento manifestazione

- Noleggio stand

- Spese attrezzatura (sedie, tavoli)

- Compensi per effettuazione di spettacoli

- Spese per promozione evento

- Volantini, stampe

- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale

- Viaggi e trasferte

- Altre spese

- Rimborso spese volontari

 

TOTALE

 

- Stampe e spese postali

- Spese per utenze

- Spese per altri servizi

 

TOTALE USCITE (B)

 

 

RISULTATO DELLA RACCOLTA PUBBLICA (A-B)

 

 

TOTALE

 

 

 

 

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