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RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI: ADEMPIMENTI (dott. Margheri CSV - 20/4/2007)

 

I fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito complessivo.

Tale agevolazione fiscale riguarda non solo le imposte dirette ma anche quelle indirette. Tali proventi, infatti, fruiscono, oltre che dell'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva, dell'esenzione da ogni altro tri­buto, sia erariale che locale.

L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molte associazioni, è subordinata alle seguenti condizioni:

·         deve trattarsi di iniziative occasionali;

·         la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensi­bilizzazione;

·         i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

Si segnala che a tutela della fede pubblica è prevista una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi.

Ferma restando la obbligatorietà delle scritture contabili generali esiste uno specifico obbligo di rendicontazione in relazione all'agevolazione suddetta per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti. non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.

Infatti, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricor­renza o campagna di sensibilizzazione.

Detto documento deve essere tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, D.P.R. n. 600/73. Ne consegue che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce.

 

Visto l’approssimarsi della scadenza per gli enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare in allegato si propone un Fac-simile di rendiconto per la raccolta pubblica di Fondi.

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