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RAPPORTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO: NOVITA’  (8/10/2008)

 

La cosiddetta “manovra d'estate”, (Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008) ha apportato significative modifiche ai contratti occasionali di tipo accessorio, nell’ottica della flessibilità e della semplificazione dei rapporti di lavoro. Il senso di tale intervento è quello di dare attuazione a un importante strumento di emersione del lavoro sommerso previsto dalla legge Biagi e sperimentato con successo in altri Paesi europei.

Si ricorda che i rapporti occasionali di tipo accessorio, rappresentano una forma di lavoro “marginale”  introdotta dalla legge Biagi, ma restata a livello teorico nel corso di questi anni, fatto salvo un avvio sperimentale in cinque province.

Le modifiche riguardano la definizione e la sfera applicativa di questa tipologia contrattuale, nello specifico sono previsti:

Ø  un ampliamento delle attività e degli ambiti, per i quali è possibile ricorrere al contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio;

Ø  l’eliminazione delle categorie di soggetti e dei requisiti soggettivi necessari per la stipula di tale contratto;

Ø  l’immediata applicazione.

 

La nuova formulazione di tale tipologia contrattuale contiene la seguente definizione:

 

 “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:

a)     di lavori domestici;

b)     di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti dell’insegnamento privato supplementare;

c)     di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

d)     dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

e)     di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f)      dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

g)     della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica”.

 

Rispetto alla versione originaria è stata eliminata la precisazione che il lavoro accessorio è quello svolto da “soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”, per cui tale tipologia contrattuale integra una prestazione occasionale, resa da chiunque.

Con l’abrogazione dell’articolo che definiva le categorie di soggetti e i requisiti soggettivi necessari per la stipulazione del contratto di lavoro accessorio il ricorso a questa particolare attività lavorativa viene, quindi, estesa a tutti i soggetti.

 

Le disposizioni vigenti stabiliscono  che queste attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, costituiscono rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

 

Modalità di esecuzione

È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo.

In pratica i lavoratori vengono retribuiti attraverso la consegna, da parte dei committenti, di “buoni lavoro” del valore nominale che il decreto ministeriale 30 settembre 2005 ha fissato in 10 euro.

I committenti acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di “buoni lavoro”.

Tali buoni verranno consegnati ai lavoratori in pagamento delle prestazioni effettuate

Il lavoratore deve poi presentare i buoni ai Centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono  trattengono:

Ø  il 5% a titolo di rimborso spese del servizio prestato;

Ø  il 13% a titolo di contributi INPS;

Ø  il 7% a titolo di contributi INAIL;pagano l’importo restante al lavoratore.

In pratica per ogni buono da 10 euro presentato il lavoratore riscuoterà 7,5 euro.

In attesa dell’individuazione dei Concessionari e delle modalità di versamento dei contributi, soggetti concessionari competenti sono l’INPS e le Agenzie per il lavoro, le Agenzie di intermediazione e gli altri soggetti autorizzati ex articolo 6 del D.Lgs n. 276/2003.

II compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale.

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