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REGIME FORFETTARIO

 

Le  associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fine di lucro e le pro-loco che svolgono anche attività di natura commerciale non occasionale possono fruire di un regime fiscale agevolato rappresentato dal regime forfetario ex Legge n. 398/91.

 

L’agevolazione consiste:

  • nella semplificazione degli ordinari adempimenti contabili previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale;
  • nella ridotta pretesa impositiva sia ai fini dell’Iva che delle imposte dirette.

 

Presupposto oggettivo per accedere al regime ex Legge 398/91 è quello di non aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore ai 250 mila euro.

Ricordiamo, inoltre, che il superamento del limite annuo di € 250.000 di proventi da attività commerciali comporta l’estromissione dal particolare regime.

Con la Risoluzione del 16/05/2006 n. 63, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce le modalità  di computo del limite massimo dei proventi di carattere commerciale nel caso di esercizio sociale inferiore a dodici mesi come, ad esempio per le associazioni di nuova costituzione il cui primo esercizio potrebbe essere, appunto, inferiore ai dodici mesi.

Con riferimento alle associazioni di nuova costituzione, con periodo sociale coincidente con l’anno solare, nel caso in cui il primo periodo di imposta risulti inferiore ai dodici mesi (ad es. costituzione del 4 giugno 2007 e chiusura al 31 dicembre 2007) pari, quindi a 210 giorni il limite di importo di proventi commerciali a cui fare riferimento deve essere rapportato al totale dei giorni che concorrono al periodo di imposta, col metodo proporzionale. Quindi per un periodo d’imposta di 210 giorni, come nell’esempio riportato, il limite massimo dei proventi da conseguire diventa di euro 143.835,62 (ovvero 250.000/365*210). 

Nell’ipotesi di periodo sociale superiore ai dodici mesi ma inferiore al biennio (maggiore durata che deve risultare dall’atto costitutivo), il limite massimo dei proventi  va proporzionato in funzione di tale maggiore periodo. Supponiamo, ad esempio, un’associazione costituita il 15 dicembre del 2007, il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e il cui primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2008. In tal caso, il periodo sociale risulta essere composto di 381 giorni e il volume massimo dei proventi di carattere commerciale da conseguire per questo primo periodo d’imposta deve essere non superiore ad euro 279.285,71 (ovvero 500.000/730*381).

Si ricorda, inoltre, che per accedere al regime in questione le associazioni devono manifestare la scelta sia alla Siae competente in relazione al domicilio fiscale, che all’Agenzia delle Entrate.

 

La comunicazione alla Siae deve essere effettuata prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolato, con effetto dall’inizio di detto anno, e va fatta mediante Raccomandata A.R.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata secondo le disposizioni del D.p.r. 442/1997 (comportamento concludente del contribuente), ossia ponendo in essere concretamente gli adempimenti tipici del regime. Va poi compilato, a posteriori,  il quadro VO della dichiarazione annuale Iva e, inviato, allegandolo alla dichiarazione dei redditi.

 

Si precisa infine che l’opzione è vincolante per un quinquennio.

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