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LA RETRIBUZIONE DEGLI ASSOCIATI (I Parte) NEWSLETTER GIRIDICO-FISCALE n. 5 del 11.02.2009
Una questione controversa: l’esercizio di scopi di natura ideale costituisce un requisito essenziale per la costituzione e la vigenza di un Ente non profit. Tuttavia, anche a fronte della garanzia del perseguimento di finalità di solidarietà o di utilità sociale, rimane a tutt’oggi dibattuta la questione sulla legittimità alla retribuzione di soggetti che, agendo in nome e per conto dell’Ente non profit, ne consentono il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La materia diviene, altresì, ulteriormente dibattuta, se le persone fisiche passibili di retribuzione, si ritrovano ad assumere la qualifica di associati. Sul punto, è quanto mai necessario premettere che la risposta al quesito sulla correttezza retributiva degli associati abbisogna di un’analisi separata delle diverse tipologie di Enti associativi, giacché le singole leggi di riferimento potranno fornire esiti differenti.
Retribuzione e distribuzione: in primo luogo occorre porre in evidenza il significato, giuslavoristico e fiscale, del concetto di retribuzione. Una persona fisica retribuita si ritrova a percepire un compenso in denaro a fronte di una determinate ed accordata prestazione e saranno le modalità ed i termini di compimento di tale prestazione a determinate la tipologia contrattuale adottabile. Ne conviene che i rapporti retributivi in essere potranno richiamare il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e le prestazioni professionali qualora, in quest’ultimo caso, il percettore fosse titolare di P.IVA. Sulla base di quanto affermato, che il c.d. “rapporto retributivo” abbisognerà di preventivo accordo (contratto) tra le parti (Associazione e persona fisica) e di successivi adempimenti fiscali, ed eventualmente previdenziali e assicurativi, da parte delle medesime (con ottemperanza degli oneri previsti dalle leggi di competenza). Per effetto degli elementi citati, non si potrà richiamare il concetto di retribuzione, nel caso l’Ente associativo decidesse di “destinare” una parte del proprio patrimonio all’associato, senza che questo provveda ad ottemperare ad un preventivo accordo tra le parti; ci troveremmo, in tale ipotesi, dinanzi alla c.d. “distribuzione”, con conseguente violazione del principio che vieta, in senso assoluto, lo scopo di lucro soggettivo. Ancora, la retribuzione non riguarderebbe i casi di “rimborso delle spese”, sempreché essi portino in sé gli elementi della preventiva autorizzazione dell’Ente e della analiticità della documentazione esibita dal soggetto rimborsato.
Organizzazioni di volontariato: in materia di Organizzazioni di volontariato, l’articolo 2, comma 3, della L.Q. n.266/1991, rende incompatibile la figura del socio volontario con la stipula di qualsiasi rapporto di natura patrimoniale con l’Associazione di appartenenza ammettendo, nel comma 2 del medesimo articolo 3, il solo rimborso delle spese analitiche. Per effetto della chiarezza di tale norma, si potrà escludere per le Organizzazioni di volontariato l’adozione di qualsiasi forma retributiva dei propri soci, pena la cancellazione dall’Albo di riferimento (Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato) e la conseguente perdita della qualifica di Onlus di diritto. Le Organizzazioni di volontariato potranno, quindi, retribuire solamente soggetti esterni ad esse, ed anche in detto caso dovrà essere rispettata la condizione di “prevalente gratuità” dell’azione volontaria. Ne consegue che, sulla base di determinazioni interne del Servizio provinciale competente, il numero di soci volontari operanti gratuitamente dovrà raggiungere almeno il 60% della totalità dei soggetti operanti per l’Organizzazione ed il monte ore annuo reso dai soci volontari dovrà concretizzarsi in almeno il 40% del totale.
Associazioni di promozione sociale: l’articolo 18 della L.Q. n.383/2000 richiede che la prevalenza degli associati delle Associazioni di promozione sociale operi in modo “volontario, libero e gratuito”. Il comma 2 del medesimo articolo ammette, in caso di particolare necessità, la stipula di rapporti retributivi anche ricorrendo agli stessi associati, facendo comprendere che il rapporto “gratuità/retribuzione” dovrà vertere sul meccanismo “regola/eccezione”, anche indipendentemente dal rivolgersi agli associati. A differenza della L.Q. n.266/1991, la legge sulle associazioni di promozione sociale sembra, quindi, ammettere, la retribuzione dei soci, pur con la considerazione della “particolare necessità”. L’assenza di successivi chiarimenti interpretativi su tale locuzione ha mantenuto una zona grigia nella determinazione della percentuale ammissibile di associati retribuibili, sebbene la stessa formula farebbe propendere, in luogo di percentuali fisse, per una considerazione di natura qualitativa. In altre parole, la retribuzione dei soci sarebbe legittimabile in tutti i casi in cui l’entità delle prestazioni richieste, sotto il duplice profilo della qualità e della durata, renderebbe difficile il compimento di una mera azione volontaria. |
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